STATUTO
Art. 1) – E’ costituita l’Associazione Italiana Giuristi Europei, aderente alla Fédération Internationale de Droit Européen.
L’Associazione ha sede in Roma.
Art. 2) – L’Associazione si propone di stabilire e di incrementare la collaborazione tra i giuristi che aderiscono alla idea della Unione Europea ed intendono contribuire alla conoscenza ed allo sviluppo delle istituzioni europee.
L’Associazione, anche promuovendo incontri con i giuristi degli altri paesi aderenti alla Unione Europea, si propone di:
a) far conoscere in Italia le caratteristiche delle istituzioni europee, e gli ordinamenti nazionali degli altri Paesi aderenti alla Unione Europea; nonché in questi ultimi l’ordinamento dello Stato Italiano;
b) mettere in luce i problemi giuridici che gli istituti della Unione Europea fanno sorgere negli ordinamenti attuali, studiandone le concrete soluzioni;
c) contribuire agli studi per l’armonizzazione delle legislazioni nazionali dei paesi aderenti alla Unione Europea, in relazione alle esigenze di questa;
A tal fine l’Associazione promuoverà e realizzerà:
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
• attività di formazione: corsi di aggiornamento;
• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti;
• attività di ricerca.
Art. 3) – L’Associazione è composta di Soci Ordinari e di Soci Sostenitori.
I Soci Ordinari sono ammessi all’Associazione in seguito a domanda, previa verifica dei requisiti da parte del Segretario Generale.
Soci Ordinari possono essere le persone fisiche o gli enti e le istituzioni comunque interessati allo sviluppo del sistema giuridico della Unione Europea.
Divengono soci Sostenitori i soci, già ammessi alla Associazione, che si impegnano a versare una quota annuale superiore a quella fissata per i soci ordinari.
Art. 4) – Tutti i Soci partecipano all’attività dell’Associazione, ricevono le pubblicazioni e le informazioni necessarie per collaborare all’attuazione degli scopi sociali.
I Soci sono tenuti a versare le quote annuali, fissate dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Art. 5) – Organi dell’Associazione sono: il Consiglio Scientifico, l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Comitato di Presidenza.
Art. 6) – E’ compito del Consiglio Scientifico indicare le linee direttive della attività sociale, formulare proposte al Consiglio Direttivo su possibili iniziative di carattere scientifico ed editoriale, nonché sulle attività di ricerca e di servizio a favore di terzi. I suoi componenti possono essere delegati dal Consiglio Direttivo ad intrattenere rapporti con altre Associazioni o con Istituzioni od Autorità
I componenti del Consiglio Scientifico, vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta dell’Assemblea, fra i soci che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico o professionale.
Il Presidente del Consiglio Scientifico è eletto dal Consiglio stesso fra i propri membri e può partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Scientifico restano in carica per il triennio di nomina del Consiglio Direttivo.
Art. 7) – L’Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e Sostenitori.
Essa traccia le direttive dell’attività dell’Associazione nel quadro delle finalità previste dall’art. 2, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, propone i nominativi dei componenti il Consiglio Scientifico ed approva i bilanci.
E’ convocata almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica o telefacsimile, almeno 7 giorni prima, per la discussione della relazione generale e per l’approvazione obbligatoria del bilancio e del rendiconto economico e finanziario. E’ inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o almeno un quinto dei soci con diritto di voto ne faccia richiesta.
Le riunioni sono valide in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio dispone di un voto, ai sensi dell’art.2538, comma 2 del codice civile, che esprime personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega. Lo stesso socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Le deliberazioni, salvo il disposto dell’art. 16 sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 8) – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ogni tre anni tra i Soci Ordinari, ed è composto da quindici consiglieri. In esso la rappresentanza dei soci ordinari e sostenitori che siano enti o istituzioni non può eccedere in ogni caso quella dei soci ordinari che siano persone fisiche. Non possono far parte del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio Scientifico.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con un minimo di 5 membri e le delibere sono assunte a maggioranza di presenti. In caso di parità prevale, nelle votazioni, il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti,il Segretario Generale ed il Tesoriere.
In caso che per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo non raggiunga il numero di componenti previsto da questo statuto il consiglio stesso potrà nominare altri per cooptazione.
Art. 9) – Il Consiglio Direttivo attua le direttive date dall’Assemblea Generale, deliberando le iniziative necessarie per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, stabilisce i programmi di massima dell’attività sociale, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria, delibera in ordine alla accettazione di lasciti e donazioni, compila i bilanci o i rendiconti economici e finanziari annuali, riferisce annualmente all’Assemblea sull’attività dell’Associazione, delibera la nomina dei dei componenti del Consiglio Scientifico, delibera le sanzioni di cui all’art. 4, stabilisce le quote di iscrizione e le quote annuali da versarsi dalle diverse categorie di Soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare ai singoli componenti funzioni particolari in relazione a determinate materie.
Art. 10) – Il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato di Presidenza o a uno o più consiglieri la realizzazione di singole iniziative o anche la cura di settori specifici dell’attività della associazione. La realizzazione dei programmi indicati dalle direttive dell’assemblea generale e dalle delibere del consiglio direttivo è affidata ad un comitato di presidenza composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario generale, dal tesoriere e dai consiglieri che abbiano avuto deleghe particolari.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione verso i terzi, anche in giudizio; può essere sostituito da uno dei vice presidenti.
Art. 11) – Il Segretario Generale provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, dispone la iscrizione dei nuovi soci previa verifica dei requisiti, firma la corrispondenza ordinaria, sovraintende al funzionamento amministrativo dell’Associazione, provvede alla compilazione ed alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e redige, di concerto con il Tesoriere, il bilancio o il rendiconto economico e finanziario.
Art. 12) – Il Tesoriere provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto riguarda la gestione dei fondi sociali e redige, di concerto con il Segretario Generale, il bilancio o il rendiconto economico e finanziario.
Art. 13) – Il Consiglio Direttivo può favorire iniziative locali e la creazione di comitati regionali di studio cui partecipano i soci dell’Associazione residenti nel luogo o nella regione.
L’Assemblea può autorizzare la costituzione di sezioni regionali, approvandone l’ordinamento
Art. 14) – I mezzi finanziari per la attività dell’Associazione provengono dalle quote da versarsi dai Soci nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; dai proventi ricavati da iniziative organizzate dall’Associazione; dalle rendite del proprio patrimonio; dai contributi di singoli e di Enti pubblici e privati; da donazioni e da lasciti.
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio o un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, il quale sarà messo a disposizione dei Soci presso la sede dell’Associazione almeno 7 giorni prima la data dell’Assemblea, per poter essere consultato da ogni Socio.
Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In ogni caso la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art. 15) – Il Consiglio Direttivo può redigere uno schema di regolamento per la attuazione del presente Statuto, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 16) – Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci. L’Assemblea a tale scopo convocata delibera con il voto favorevole in prima convocazione di due terzi dei presenti che siano almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione con il voto dei due terzi dei presenti.