Il 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’articolo 50 ter del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (inserito dal Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.4.2024), ai sensi del quale.
«Articolo 50 ter
Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che rientrano esclusivamente in uno o più dei seguenti settori specifici:
- il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
- Accise;
- il codice doganale;
- la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- risarcimento e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto;
- il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
In deroga al primo comma, la Corte di giustizia resta competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni autonome relative all’interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell’Unione o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è sottoposta alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, nel più breve tempo possibile e secondo le modalità previste dal suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientra esclusivamente in uno o più dei settori contemplati dal primo comma del presente articolo, la Corte di giustizia trasferisce tale domanda al Tribunale.
Le domande di pronuncia pregiudiziale che il Tribunale esamina e decide ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono attribuite alle sezioni designate a tal fine secondo le modalità stabilite nel suo regolamento di procedura».
Come comunicato dalla Corte in data 1° ottobre 2024, “Per motivi di certezza del diritto e di celerità, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale continueranno ad essere presentate alla Corte di giustizia, che procederà ad un’analisi preliminare del
loro oggetto, ma, non appena svolta tale analisi, le domande che rientrano esclusivamente in una o più materie
specifiche previste dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto 2 saranno trasferite al Tribunale.”