Elenco delle Pubblicazioni dell’Associazione Italiana Giuristi Europei

Elenchiamo qui di seguito i volumi pubblicati dalla Associazione:

 

– “Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra ordinamento dell’unione europea e ordinamento italiano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.

– “Organizzazione Mondiale del Commercio e diritto della Comunità Europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie” Milano, Giuffrè, 2005, 304 pagg. (in collaborazione col Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università di Siena).

 “L’ordinamento italiano dopo 50 anni di integrazione europea” (atti del Convegno di studi di Alghero), Torino, Giappichelli, 2004, 226 pagg. (in collaborazione col Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società dell’Università di Sassari).

 “Libera circolazione degli autoveicoli e dei loro componenti”, Milano, Giuffrè, 1994, 279 pagg. (in collaborazione con l’Istituto di Diritto pubblico e internazionale dell’Università di Siena).

 “Atti del XVI° Congresso della F.I.D.E. – Fédération Internationale de Droit Européen”, Roma, 1994, 3 volumi (in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

 “I controlli sull’attività contrattuale pubblica” , Campobasso, Ed. Cultura & Sport, 1994, 219 pagg,

 “Libera circolazione dei capitali e disciplina comunitaria delle banche”, Milano, Giuffrè, 1987, 281 pagg. (in collaborazione con l’Istituto di Diritto pubblico e internazionale dell’Università di Siena).

 “Il giudice nazionale e il diritto comunitario”, Roma, 1983, 43 pagg. (esaurito)

 “Brevetto nazionale e brevetto europeo”, Siena, 1981, 39 pagg. (esaurito)

 “Politiche comunitarie e giurisprudenza della Corte di Giustizia”, Siena, 1980, 597 pagg. (esaurito)

Raccolte di giurisprudenza e riviste segnalate

In questa Sezione segnaliamo alcune raccolte di giurisprudenza e riviste specializzate in Diritto Europeo

 

 

Raccolta di giurisprudenza di diritto dell’Unione Europea – Casi scelti

Presentiamo questa interessante Raccolta di giurisprudenza di diritto dell’Unione Europea – Casi scelti, diretta dai professori Bruno Nascimbene e Massimo Condinanzi, dell’Università degli Studi di Milano, consultabile e scaricabile on line al seguente indirizzo: http://libreria.eurojus.it/prodotto/giurisprudenza-di-diritto-dellunione-europea-casi-scelti/

“Rivista DUE – Il Diritto dell’Unione europea”

Segnaliamo che la Rivista di diritto dell’Unione Europea, diretta dal Prof. Tizzano, oltre che in versione cartacea è disponibile dal 2015 anche in versione on-line, consultabile al seguente indirizzo : http://www.dirittounioneeuropea.eu

Documenti redazionali, articoli di dottrina e documenti

In questa Sezione sono pubblicati Documenti redazionali, articoli di dottrina ed altri documenti di interesse per l’Associazione

 

 

 

“Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 25 gennaio 2022 (causa C 638/19 P) – Commissione/ European Food e a.” (articolo di Maria Buquicchio)

Concorrenza – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea

Con sentenza del 25 gennaio 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul caso Commissione/European Food e a., più comunemente noto come “caso Micula” (dal nome dei fratelli svedesi, residenti in Romania, ricorrenti nel giudizio in questione), (ri)affermando con vigore il primato del diritto dell’Unione Europea sui trattati bilaterali conclusi tra Stati membri.

Al fine di inquadrare correttamente quanto statuito dalla Corte di Giustizia è utile ripercorrere brevemente in punto di fatto la vicenda sottesa.

La questione risale al 1998 e trae origine dall’adozione da parte delle autorità rumene di una ordinanza governativa d’emergenza (“EGO”). La EGO concedeva a favore di coloro che avessero investito in alcune aree svantaggiate della Romania e che avessero ottenuto un certificato di investitore permanente, una serie di incentivi fiscali tra cui, in particolare, l’esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto per i macchinari, nonché il rimborso dei dazi doganali sulle materie prime. La durata degli incentivi era individuata in misura variabile per ciascuna area svantaggiata.

Sennonché, qualche anno dopo l’adozione della EGO, la Romania avviò i negoziati per l’ingresso nell’UE e, al fine di rispettare l’obbligo di ravvicinamento progressivo tra la legislazione rumena e quella dell’Unione in materia di aiuti di Stato, abrogò, con efficacia dal 22 febbraio 2005, la quasi totalità degli incentivi previsti dalla EGO. Il 1° gennaio 2007 la Romania entrò a far parte dell’UE.

In questo contesto i fratelli Micula, i quali fino al 2005 avevano beneficiato degli incentivi previsti dalla EGO per aver effettuato degli investimenti in una regione svantaggiata della Romania, fecero ricorso ad un tribunale arbitrale internazionale – costituito in conformità al trattato bilaterale di investimento, concluso il 29 maggio 2002 tra il governo del Regno di Svezia e il governo rumeno sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti – al fine di ottenere dalla Romania il risarcimento dei danni subiti a fronte dell’abrogazione degli incentivi prima della naturale scadenza. Il Tribunale arbitrale, ritenendo che la Romania avesse violato il legittimo affidamento dei fratelli Micula e avesse agito in maniera non trasparente, nel 2013 emise un lodo con il quale riconosceva ai ricorrenti il risarcimento richiesto in applicazione della Convenzione ICSID (ossia la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 1965).

A fronte dell’esecuzione (ancorché parziale) del lodo e in esito ad un separato procedimento, la Commissione adottava una decisione in cui qualificava il risarcimento previsto dal lodo come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e dunque impediva alla Romania di darvi esecuzione, con ordine di recuperare quanto già versato.

I fratelli Micula impugnarono la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale UE. Il Tribunale, in omaggio al principio di certezza del diritto e in stretta applicazione dei criteri di  individuazione della disciplina ratione temporis applicabile, accolse il ricorso evidenziando che il lodo (e la corresponsione da parte della Romania di quanto dovuto a titolo risarcitorio) non fosse in contrasto con il diritto europeo, posto che il presupposto del diritto al risarcimento del danno era sorto in un momento storico in cui il diritto dell’UE ancora non si applicava in Romania, mentre il lodo si era limitato a quantificare l’entità del danno subito.

Pertanto, a fronte dell’inapplicabilità del diritto dell’UE a misure attuate prima dell’ingresso della Romania nell’UE, il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione, in quanto incompetente in relazione ai medesimi fatti.

Con la sentenza che si segnala la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalla Commissione, ha annullato la sentenza del Tribunale, ritenendo, diversamente da quanto affermato in primo grado, che il diritto al risarcimento sia sorto dopo l’adesione della Romania all’Unione. Solo con il lodo dell’11 dicembre 2013 sarebbe infatti stata constatata l’esistenza di tale diritto (e quindi quantificato l’importo). Pertanto, si evidenzia, “il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che la Commissione non era competente ratione temporis ad adottare la decisione controversa ai sensi dell’articolo 108 TFUE”.

La decisione della Corte non conclude, tuttavia, la “saga Micula”: la Corte ha, infatti, precisato che la questione di stabilire se l’indennizzo concesso dal lodo possa costituire in concreto un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esula dalla sua competenza nell’ambito dell’impugnazione, in quanto non esaminata in primo grado dal Tribunale al quale pertanto la causa viene rinviata.

Cionondimeno, la sentenza merita di essere segnalata in quanto aggiunge un tassello fondamentale nella definizione dei rapporti tra disciplina europea e trattati bilaterali intra-UE, nonché tra giurisdizione arbitrale e sistema giurisdizionale comunitario.

Su questi profili, in particolare, la Corte ha affermato che:

  • ai fini dell’individuazione del termine di decorrenza temporale delle norme del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato e della conseguente competenza della Commissione, garante della concorrenza nel mercato interno, occorre distinguere il fatto generatore del danno dall’”acquisizione, da parte dei beneficiari, di un diritto certo a ricevere l’indennizzo” e del correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto indennizzo. Infatti, “è in tale data che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri”. Non vale pertanto ad escludere la competenza della Commissione a determinare se una misura costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la circostanza che il fatto generatore del danno sia collocato temporalmente in un momento anteriore alla data di adesione dello Stato all’Unione europea se l’esistenza del diritto al versamento dell’indennizzo è stata dichiarata (eventualmente mediante lodo arbitrale) solo in data successiva;
  • è pertinente nel caso di specie, il richiamo alla sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16 con cui la Corte di Giustizia aveva già affermato che “un accordo internazionale non può pregiudicare l’ordinamento delle competenze stabilito dai Trattati e, quindi, l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione, di cui la Corte garantisce il rispetto. Tale principio trova riconoscimento in particolare nell’articolo 344 TFUE, a norma del quale gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso [ndr. attraverso un tribunale arbitrale] da quelli previsti da questi ultimi”. In questo modo, la Corte di giustizia ha rimarcato l’autonomia del diritto europeo e il primato esercitato dallo stesso sul diritto degli Stati membri. Per preservare tale autonomia, si è provveduto, attraverso i Trattati, alla definizione di un sistema giurisdizionale “destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione”, sistema che non può essere escluso mediante accordo internazionale concluso tra due Stati membri.

Non resta a questo punto che attendere la decisione del Tribunale, il quale non potrà che adottare la sua decisione alla luce dei principi e delle coordinate espresse dalla Corte di Giustizia.

Maria Buquicchio

L’inevitabilità di essere parte dell’Unione Europea 70 anni dopo la Dichiarazione Schuman

 9 maggio 2020

Esattamente 70 anni fa l’allora Ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò a Parigi il discorso passato alla storia, appunto, come Dichiarazione Schuman. Come Schuman ebbe ad avvertire nella sua allocuzione, “L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait “. Da quell’idea germogliò un anno più tardi la costituzione della CECA, con l’Italia tra i suoi sei membri fondatori: la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che sarebbero poi diventate l’attuale Unione.

L’Europa vive oggi giorni molto difficili, confrontata com’è alla sfida della pandemia a livello globale. Lo shock economico innescato dall’emergenza sanitaria ha esacerbato gli egoismi nazionali e innalzato barriere, letteralmente e metaforicamente, tra gli Stati membri dell’UE, rimettendo in questione valori europei che ritenevamo definitivamente acquisiti, quali la coesione e la solidarietà. Ma il virus che tormenta l’umanità in questo periodo non avrà la meglio sulla nostra Unione, e anzi può e deve contribuire a rafforzarla.

Di fronte alle difficoltà presenti, l’Associazione Italiana dei Giuristi Europei ritiene che si debba riaffermare con fermezza l’importanza del processo di integrazione europea, che ha garantito 70 anni di pace e di straordinario progresso sociale ed economico, e sviluppare un’affectio societatis europea autentica e solida.

 

La nostra Unione ha vissuto molti momenti di crisi, ma è sempre riuscita a superarli, approfondendo il proprio ambito e riuscendo a passare da una comunità economica ad una unione, che intende mettere al suo centro il cittadino: di crisi in crisi, di piccolo passo in piccolo passo, l’integrazione europea è avanzata e diventata quasi irreversibile. Secondo la lungimirante intuizione di Jean Monnet del 1976, “L’Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises”.

Mai come adesso ci è chiara l’indispensabile funzione delle nostre istituzioni, unico argine al risorgere di egoismi nazionali, che potrebbero distruggere la costruzione europea faticosamente eretta nel corso dei decenni passati. I Trattati, il Parlamento, la Commissione, la Corte di giustizia e la Banca centrale europea sono gli strumenti essenziali per temperare gli egoismi e le prevaricazioni dei singoli Stati. Temperamento che deve realizzarsi in seno al Consiglio, Camera degli Stati, e al Parlamento dei rappresentanti eletti del popolo europeo, e che può essere rafforzato grazie ai diritti che i Trattati riconoscono ai cittadini europei.

Anche la soluzione di questa crisi non può che essere trovata a livello europeo. Le istituzioni dell’Unione si sono mosse nella giusta direzione, fra mille contrasti e opposizioni. Sosteniamole in questo sforzo, rafforziamole con il nostro supporto, e aiutiamole a fare un ulteriore balzo in avanti nel processo di integrazione preconizzato da Schuman e Monnet.

Un contributo indipendente sulle problematiche della protezione internazionale

Pubblichiamo un elaborato redatto da un gruppo di lavoro indipendente, contenente una Ipotesi di regolamento Europeo sostitutivo del Regolamento di “Dublino 3”, elaborato già presentato nel convegno organizzato dall’Aige e dalla Università Gabriele d’Annunzio di Pescara, il 5-6 maggio 2016. Clicca per scaricare l’elaborato

La Corte di Giustizia ha emanato in data 14.2.2020 nuove disposizioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi ad essa.

Tali disposizioni riguardano sia la fase scritta che la fase orale dei giudizi.

Il testo integrale delle nuove disposizioni è visualizzabile e scaricabile dal seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:042I:FULL&from=IT